Art. 20.
(Disposizioni processuali relative alla
responsabilità della persona giuridica).

      1. Si applicano alla persona giuridica chiamata a rispondere ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale le disposizioni processuali relative all'imputato.
      2. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del suo legale rappresentante o di un procuratore speciale. Non può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per il medesimo fatto.
      3. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la costituzione di parte civile.